CA NDIDATI 1 . Possono essere candidati a componenti del Consiglio Diret tivo, l’Organo di Controllo (ove se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 del Codice del Terzo Settore ), il Revisore legale dei Conti (ove obbligatorio ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo Settore e delle disposizioni di legge vigenti), il Collegio dei Probiviri (ove istituito), tutti i Soci maggiorenni (Soci Ordinari e i Soci Sostenitori ), in regola con i versamenti delle quote sociali dovute si no all’anno delle elezioni. 2 . La richiesta di candidatura può essere avanzata per un solo organismo d a eleggere. In caso di mancato raggiungimento candi dature che portino all a composizione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci viene riconvocata con le stesse modalità, entro 30 giorni successivi e sono riaperti i term ini di pr esentazi one dell e candid atur e. 3 . I soci che intendono candidarsi alle cariche sociali devono fa pervenire la propria candidatura compilata, entr o i termini fissati dal Consiglio dir ett iv o, su app osit i mo d ell i ri las ci ati dall ’Associazi one e re pe ri bili presso la sede della Pro Loco . 4. Non possono candidarsi e non s ono ele ggibili: a) i soci non in regola con i vers a menti de ll e quote soc ia l i degli ult i mi du e anni; b) i soci che hanno liti pendenti con la Pro loco; c ) i soci che per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Proloco, sono stati dichiarati responsabili verso la stessa e non abbiano ancora regolarizzato la loro po sizione; d) i soci facenti parte della Giunta o del Consig lio Comunale; e ) i soci che abbiano compi uto pal esi e rico nosciut i atti di osti li e di boicottaggio verso le attività program mate e svolte dall a Pro Loco; f) soci min ori ; 5. La Com missione Elettoral e esamina le candid a tur e pervenute, ne verifica la regolar ità e ammis sibil ità e compi la le li ste dei candid ati in str ett o ordin e alf abet ic o, da affi ggere subito negli ambienti dell a sede. 6. L’eventuale ritiro dalla candi datura pu ò avvenire entro e non oltre 3 gio rn i lav orat iv i antecedenti la data d ell’Assemblea Elett iv a. 7. Qualo ra il numero dei candid ati pe r i vari organi sia par i al num ero de i membri da eleggere, l’A ssemblea pr ocede all a elezio ne pe r acclam azione . Articolo 7 OPERAZI ONI DI VOT O
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